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Calcio e Finanza

·16 March 2025

Inter, modificato lo statuto: ecco le principali novità

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Sono diversi gli articoli dello statuto che l’assemblea degli azionisti dell’Inter ha modificato lo scorso 24 febbraio, nell’assemblea andata in scena a San Siro.

Novità che come spiegato dallo stesso club nerazzurro, «hanno principalmente l’obiettivo di permettere che i prossimi Consigli di Amministrazione e Assemblee dei Soci possano essere svolti da remoto, come previsto dalle normative Covid negli scorsi anni».


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Ma sono anche altri i temi trattati nelle modifiche dello statuto, secondo i documenti che Calcio e Finanza ha consultato, passando anche alle materie da deliberare da parte del CdA e dell’assemblea. In particolare, l’assemblea degli azionisti ha approvato:

  • la modifica dell’art. 6.4, relativo al trasferimento di partecipazioni nella Società, semplicemente riordinando la numerazione dei commi;
  • la modifica dell’art. 8, relativo alle obbligazioni, eliminando la previsione statutaria che attribuiva all’assemblea la competenza ad emettere le obbligazioni sia ordinarie sia convertibili in azioni e, di conseguenza, l’intero secondo comma;
  • la modifica dell’art. 9, relativo all’assemblea dei soci: eliminando l’art. 9.4 concernente le competenze concorrenti dell’organo amministrativo per materie normalmente riservate all’assemblea ed il cui contenuto sarà ora riportato all’art 10.6 come di seguito meglio descritto; introducendo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che la stessa si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e dunque omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tal caso, la stessa sarà gestita nel suo complesso (accesso, intervento, voto, richiesta di verbalizzazione) in modalità c.d. “full digital” e sarà oggetto di verbalizzazione differita da parte del segretario o, nei casi di legge ovvero ove richiesto su base volontaria, dal solo notaio;
  • la modifica dell’art. 10, relativo all’amministrazione della società sostituendo il numero di membri che compongono il consiglio di amministrazione da 10 ad un numero compreso tra 5 e 15; innalzando, da 10 a 15, il numero massimo di candidati da indicare nelle liste presentate dai soci tra i quali scegliere gli amministratori; modificando le modalità di elezione degli amministratori come segue: nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista riceva dei voti, tutti gli amministratori verranno tratti da tale lista;  nel caso in cui siano presentate più liste, risulteranno eletti amministratori: i primi i 2 (due) candidati della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti; un numero di candidati, nell’ordine proposto, della lista che sarà risultata prima per il numero di voti, in misura sufficiente a raggiungere il numero di membri stabilito dall’assemblea; innalzando, da 2 a 3, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione la cui cessazione della carica comporta la cessazione dell’intero consiglio; aumentando, da 3 a 6 mesi, il periodo temporale entro cui gli organi delegati devono ciclicamente riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale il generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle Società Controllate; introducendo, relativamente alle riunioni del consiglio di amministrazione, la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che le stesse si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, la riunione sarà gestita nel suo complesso (accesso, intervento, voto, richiesta di verbalizzazione) in modalità c.d. “full digital” e sarà oggetto di verbalizzazione differita da parte del segretario o, nei casi di legge ovvero ove richiesto su base volontaria, dal solo notaio; adeguando al nuovo codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) la lista delle Materie riservate al Consiglio di Amministrazione e delle Materie Riservate degli Amministratori Indipendenti; introducendo all’art. 10.6 il comma secondo, il quale, riportando le competenze concorrenti dell’organo amministrativo per materie normalmente riservate all’assemblea, precedentemente indicate dall’art. 9.4, che prevede anche la competenza di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative e di ridurre il capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale. Viene precisato inoltre che in caso di conflitto tra le decisioni assunte dall’assemblea e quelle assunte dal consiglio di amministrazione prevarranno le prime.
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