Tifosi nei CdA dei club, scontro in maggioranza: la norma rinviata al 2027 | OneFootball

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·13 Februari 2025

Tifosi nei CdA dei club, scontro in maggioranza: la norma rinviata al 2027

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Continua il braccio di ferro politico nella commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto Milleproroghe per quanto riguarda la norma sulla presenza di una rappresentanza dei tifosi nel Consiglio di Amministrazione dei club di calcio.

Lo scorso novembre, Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Lazio, aveva presentato un emendamento per cancellare tale norma che però era stato respinto. Tuttavia, ieri si è comunque registrato un piccolo successo per il numero uno biancoceleste. Infatti, la norma, approvata nel 2019 ma mai attuata, è stata nuovamente rinviata al 31 dicembre 2027.


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Una sorta di compromesso fra le componenti della maggioranza, visto che l’emendamento, in seguito ritirato dopo l’accordo, presentato da Forza Italia proponeva il rinvio fino al 31 dicembre 2028. Questa decisione della maggioranza ha ovviamente scatenato le polemiche del centrosinistra. «Il governo si prende la responsabilità di una mediazione al ribasso», ha commentato il senatore del Pd Daniele Manca.

La norma, che come detto è stata approvata nel 2019 ma mai attuata, prevede: «Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membrieletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l’emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Daspo, ndr), o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

«Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell’articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L’organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

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