Lazionews24
·8 ottobre 2024
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·8 ottobre 2024
COMUNICATO – Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settimagiornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Parma,Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cuiall’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzatoesclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
SECONDA SANZIONE
CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
ROVELLA Nicolo (Lazio)»